IMU - Imposta municipale propria
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L'imposta municipale propria (Nuova IMU dal 01.01.2020) è un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata alla componente immobiliare del patrimonio.

A chi è rivolto
L’Imposta Municipale Propria è dovuta su tutti gli immobili, sull'abitazione principale ma solo per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze comprese e sulle aree edificabili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie).
Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, aree edificabili.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza.
E’ considerata abitazione principale quella nella quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. E’ assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (Leasing), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
A partire dall'anno 2021 – Legge 178/2020 – art. 1 – comma 48 - per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e su richiesta del contribuente a pena di decadenza della riduzione. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 10 – comma 1 – Regolamento IMU)
- Dal 1.1.2016 – Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) – art. 1 – comma 10 – lettere a) e b) – per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli). Per godere di detta riduzione, a pena di decadenza della riduzione stessa, devono sussistere le seguenti condizioni:
- 1. Il contratto di comodato deve essere registrato;
- 2. Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 3. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- 4. Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia;
- 5. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e le sue pertinenze (nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 6. Entrambi gli immobili non devono essere di categoria catastale A/1-A/8 e A/9;
- 7. il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Descrizione
Copertura geografica
Come fare
Calcolo base imponibile:
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposta, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3 – comma 48 – Legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:
Moltiplicatore | Categorie di immobili |
160 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 |
140 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 |
80 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 |
80 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 |
65 | Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso i fabbricati classificati nella categoria D/5 |
55 | Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 |
- Per le aree fabbricabili (art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019) la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019).
In alternativa è possibile utilizzare il calcolatore 'Calcolo IMU OnLine' in basso a questa pagina
https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php
DICHIARAZIONE IMU
Per le variazioni e/o agevolazioni intervenute durante l'anno, andrà presentata la dichiarazione IMU entro il 30.06 dell'anno successivo.
LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA DA TUTTI COLORO CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA NONCHE' NEI CASI IN CUI SI SONO VERIFICATE VARIAZIONI CHE NON SONO, COMUNQUE, CONOSCIBILI DAL COMUNE tra le quali si ricorda:
- li enti non commerciali esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
- le imprese costruttrici, per gli immobili destinati alla vendita purché non locati “immobili merce”
- i soggetti appartenenti alle forze armate etc, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione;
- i soggetti passivi di imposta sui fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalla legge purché utilizzati come abitazione principale;
- coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i soggetti possessori di immobili concessi in leasing, storici e inagibili;
- i soggetti passivi che usufruiscono dell'abbattimento del 50% dell'imposta per comodato gratuito;
- cittadini residenti all'estero.
- assegnazione abitazione coniugale al coniuge affidatario dei figli minori.
Cosa serve
Cosa serve
Modalità di pagamento
PAGAMENTO Potrà essere effettuato utilizzando il MOD. F24 da versarsi:
- Presso gli Uffici Postali;
- Presso gli sportelli Bancari;
- Non devono essere effettuati i versamenti di importo inferiore a € 5,00. Se l'imposta annua è pari o superiore a 5,00 €, la stessa è dovuta per l'intero ammontare.
Cosa si ottiene
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