A chi è rivolto
L’Imposta Municipale Propria è dovuta su tutti gli immobili, sull'abitazione principale ma solo per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze comprese e sulle aree edificabili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie).
Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, aree edificabili.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza.
E’ considerata abitazione principale quella nella quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. E’ assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (Leasing), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
A partire dall'anno 2021 – Legge 178/2020 – art. 1 – comma 48 - per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs.42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e su richiesta del contribuente a pena di decadenza della riduzione. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 10 – comma 1 – Regolamento IMU)
- Dal 1.1.2016 – Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) – art. 1 – comma 10 – lettere a) e b) – per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli). Per godere di detta riduzione, a pena di decadenza della riduzione stessa, devono sussistere le seguenti condizioni:
- 1. Il contratto di comodato deve essere registrato;
- 2. Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 3. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
- 4. Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia;
- 5. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e le sue pertinenze (nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 6. Entrambi gli immobili non devono essere di categoria catastale A/1-A/8 e A/9;
- 7. il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.