Richiesta di accesso agli atti.
- Servizio attivo
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.

A chi è rivolto
Tutti gli aventi titolo giuridico.
Descrizione
In virtù di quanto previsto dalla Legge 241/90, ogni singolo cittadino, anche in merito ad interessi diffusi o pubblici, ha il diritto di essere informato, e di poter consultare la documentazione presente agli atti comunali, e di richiederne copia.
Affinché ciò si possibile, il richiedente deve avere, relativamente al procedimento di interesse, “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, (Art. 22 lett. b), fatto salvo il diritto alla tutela della privacy di eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui, il procedimento di cui si richiede l'accesso coinvolga più soggetti, la Legge 184/2006 prevede che gli eventuali contro-interessati vengano informati per iscritto della richiesta di accesso. Il contro-interessato ha facoltà di opporsi entro 10 giorni dalla ricevuta della comunicazione di accesso.
Documentazione da presentare
Per esercitare il diritto di accesso agli atti, l’interessato deve presentare specifica richiesta scritta nella quale risulti in evidenza le motivazioni per cui si rende necessaria la presa visione degli atti e a che titolo viene richiesta la visione degli stessi
La richiesta deve essere inoltrata attraverso lo specifico modulo allegando la fotocopia della carta di identità.
In caso di richiesta presentata da un professionista, per conto di soggetti terzi, è necessario allegare una delega firmata dal diretto interessato.
Si sottolinea che non verranno accolte le domande con motivazione generica o da cui non sia possibile individuare se il richiedente ha pieno diritto ad accedere agli atti di suo interesse.
Tempi
Il Comune ha 30 giorni di tempo per consentire o negare l'accesso agli atti, salvo interruzioni dei termini dovuti a richieste di integrazioni (domande non precise, in cui non è chiaro il titolo del richiedente o a che tipo di documentazione si richieda l'accesso).
La comunicazione agli eventuali contro-interessati non sospende i termini del procedimento.
Costo
La presa visione degli atti è gratuita.
Il ritiro di copie fotostatiche è sempre subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
In caso di richiesta di rilascio di copia autentica deve essere presentata anche marca da bollo ovvero di una marca per ogni quattro facciate, qualora il documento da autenticare sia formato da più pagine, salvo i casi di esenzione.
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi” successivamente modificata ed integrata dalla Legge 11.02.2005 n. 15 e dal D.L. 35/2005;
- D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L. n. 675 del 31 dicembre 1996 “Norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali”;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Copertura geografica
Come fare
L'istanza deve essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo <velodastico.comune@pec.altovicentino.it>.
Cosa serve
Modulo comunicazione compilato e firmato.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Giorni massimi di attesa, dalla richiesta
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Argomenti:Ultimo aggiornamento: 10/10/2024 12:57
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