A chi è rivolto
Tutti gli aventi titolo giuridico.
Il permesso di costruire è l’atto amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi edilizia specificati nel D.P.R. 380/2001.
Tutti gli aventi titolo giuridico.
Il permesso di costruire è l’atto amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi edilizia specificati nel D.P.R. 380/2001. Gli interventi si possono distinguere come di seguito:
Solo per questi ultimi interventi è prevista la possibilità di utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire.
La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante SCIA gli interventi di norma assoggettati a permesso di costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, con la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi.
E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Tempi
Entro 10 giorni dal deposito dell’istanza, viene inviato al richiedente o aventi titolo e al professionista incaricato l’avvio del procedimento con il quale viene indicato il codice della pratica ed il nominativo del responsabile del procedimento. Nei successivi, 15 giorni il responsabile del procedimento qualora sussista l’esigenza può richiedere l’integrazione di documenti che non siano già agli atti comunali. (art. 20 DPR 380/01). Entro 60 giorni, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento. In merito a tale provvedimento si pronuncia il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Di tali pareri viene data notizia agli interessati unitamente alla richiesta di integrazione documentale e dell’eventuale contributo di costruzione dovuto. Di norma l’integrazione documentale deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di notifica. A seguito della presentazione dei documenti integrativi, viene predisposto il permesso di costruire il quale costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. Entro il termine di un anno dalla data di notifica del ritiro deve essere data comunicazione dell’inizio dei lavori e la validità del permesso di costruire è di tre anni dalla data di inizio lavori. (Per approfondimenti vedi D.P.R. 380/2001).
Sanzioni
Sono definite dai seguenti articoli:
- Art. 31 (DPR 380/01) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- Art. 34 (DPR 380/01) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- Art. 44 (DPR 380/01) - Sanzioni penali;
Le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso sono applicabili anche ai casi delle denunce di inizio attività o segnalazioni certificate di inizio attività presentate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 comma 3.
L'istanza, deve essere presentata in marca da bollo, attraverso la procedura telematica del S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) messa a disposizione al sito <www.impresainungiorno.gov.it>, il professionista incaricato attraverso specifico atto di delega dovrà procedere seguendo le istruzioni indicate al sito internet precedentemente indicato previa registrazione e ottenimento delle credenziali d'accesso avendo cura di allegare gli elaborati ed i documenti indicati durante la fase di invio.
Atto di delega al professionista
Le istanze devono essere presentare mediante la procedura telematica