Con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto (B.U.R.V.) del 27 Settembre 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 23 del 24 Settembre 2013, relativamente alle modalità di realizzazione dei capanni per la caccia e l'attività venatoria in genere. In sintesi, tutti gli appostamenti o capanni da caccia dovranno essere rimossi entro 90 giorni dalla data di installazione la quale dovrà avvenire previa comunicazione al Comune, con specifico modulo debitamente compilato e firmato a cura del proprietario del fondo o dell'utilizzatore (art. 3 comma 2° L.R. 23/2013). Inoltre, per meglio inquadrare la realizzazione di tali manufatti la regione ha emanato la DGRV 1987/2013 nella quale risultano specificate le tipologie e le modalità pe la realizzazione dei capanni da caccia.
Qualora il capanno ricadesse all'interno delle zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse comunitario (SIC) o della Rete Natura 2000, non dovrà essere presentata la specifica documentazione prevista dalla Legge Regionale n. 12/2024 ed il relativo Regolamento Attuativo n. 4/2025 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) in quanto i capanni di tipo temporaneo e precario non rientrano nella fattispecie contemplata dalla normativa.
Il Comune di Velo d'Astico con la variante n. 2 al Piano degli Interventi ha provveduto a normare la realizzazione degli appostamenti da caccia come indicato all'art. 19 delle Norme Tecniche Operative (NTO) del vigente strumento urbanistico.
Pertanto, tutti gli interessati dovranno provvedere a tali regolarizzazioni ed adempimenti al fine di non incorrere i accertamenti di natura ambientale e le conseguenti sanzioni amministrative.