logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di Velo d'Astico

Provincia di Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Descrizione del procedimento
A seguito dell’approvazione in Senato del D.D.L. di conversione del decreto-legge 78-2010, in merito alla manovra di finanza pubblica, con l’art. 49 comma 4 bis è stato interamente sostituito l’art. 19 della L. 241/1990, che originariamente esplicitava in merito alla dichiarazione di inizio attività, (da non confondere con da denuncia di inizio attività così come esplicitata dal D.P.R. 380/01). L’art. 19 del nuovo decreto istituisce la «segnalazione certificata di inizio attività» (S.C.I.A.) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Poiché il comma 4-ter dell'art. 49 della Manovra afferma che le espressioni «Segnalazione certificata di inizio di attività» e «S.C.I.A.» sostituiscono, rispettivamente, le espressioni «dichiarazione di inizio di attività» e «D.I.A.», ovunque ricorrano, ed inoltre il medesimo comma prevede l'abrogazione della normativa statale o regionale difforme, risulta sostenibile che la S.C.I.A. sostituisca anche la denuncia di inizio attività regolamentata dal D.P.R. 380/2001.
Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 potranno essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi del medesimo decreto, ed inoltre occorrerà produrre, ove necessarie, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, eventualmente corredate dai necessari elaborati tecnici, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti da leggi e regolamenti, e che potranno sostituire anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi.
Lo spazio operativo dell'amministrazione competente, disciplinato dal comma 3 del nuovo art. 19 della L. 241/1990, è solo quello di adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività, con l'ordine di rimozione di possibili effetti dannosi. L'amministrazione ha altresì facoltà di concedere all'interessato una possibilità di porre rimedio, fissando un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale provvedere a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.
Al fine della loro ammissibilità, gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:
- gli interventi devono risultare ammissibili e realizzabili mediante la procedura istituita dalla S.C.I.A.;
- se gli interventi risultano subordinati all’acquisizione di specifici pareri questi devono essere preventivamente acquisiti prima della presentazione dell’istanza;
- che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
- che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Documentazione da presentare

L'istanza, deve essere presentata in marca da bollo, attraverso la procedura telematica del S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) messa a disposizione al sito <www.impresainungiorno.gov.it>, il professionista incarico attraverso specifico atto di delega dovrà procedere seguendo le istruzioni indicate al sito internet precedentemente indicato previa registrazione e ottenimento delle credenziali d'accesso avendo cura di allegare gli elaborati ed i documenti indicati durante la fase di invio.

Tempi
L’inizio dei lavori disciplinati dalla SCIA è contestuale alla presentazione telematica dell'istanza. Nei successivi 60 giorni il comune verifica la documentazione acquisita e qualora lo ritenesse opportuno, può procedere con la sospensione dei lavori, fino alla regolarizzazione della pratica.


Costi
L’istanza SCIA è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 70,00 da versare in forma telematica in fase di presentazione. Qualora fosse necessario alla commisurazione del contributo di costruzione verrà richiesto con notifica il versamento della somma dovuta.

Normativa di riferimento
- art. 19 Legge 07/08/1990 n. 241;
- art. 49 comma 4 bis D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con Legge 30/07/2010 n. 122;
- art. 22 D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- art. 4 comma 2 L.R. 22/01/2010 n. 10).

 

LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE MEDIANTE LA PROCEDURA TELEMATICA INDICATA AL SEGUENTE LINK:

www.impresainungiorno.gov.it

 

 

Indirizzo: P.zza IV Novembre n.5 - 36010 Velo d'Astico
P.IVA: 00460580244
PEC: velodastico.comune@pec.altovicentino.it