Comune di Velo d'Astico

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Statuto del Comune di Velo d'Astico

Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 12 giugno 1991, a. 36 e 30 settembre 1991, n. 54.

Titolo I
Principi generali

Art. 1
Oggetto dello Statuto

  1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali peri organizzazione del Comune di Velo d'Astico, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2
Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

  1. Il Comune di Velo d'Astico svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
  2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
  3. Il Comune di Velo d'Astico si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
    1. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
    2. la tutela e lo sviluppo delle attività economiche sociali, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita anche attraverso una politica che valorizzi la famiglia e consenta ai residenti di rimanere nel territorio di origine;
    3. la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale;
    4. la realizzazione di obiettivi che permettano all'anziano, allo svantaggiato, al portatore di handicap, di sentirsi protagonisti mettendo a frutto l'esperienza e la capacità degli stessi anche attraverso iniziative di servizio sociale che permetta loro di rimanere il più possibile ancorati al proprio ambiente di vita;
    5. la diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e del rispetto dei diritti umani nella loro più ampia espressione.

Art. 3
Collaborazione

  1. Il Comune prima di assumere e di disciplinare l'esercizio delle funzioni odi servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.
  2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 4
Stemma e gonfalone

  1. Lo stemma del Comune è rappresentato da: una vela a strisce bianche e rosse su fondo viola e alla base il mare.
  2. Il gonfalone del Comune è costituito da: un labaro che rappresenta lo stemma del Comune;
  3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

Titolo II
Il territorio comunale

Art. 5
Sede Municipale

  1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
  2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo nell'ambito del territorio comunale. La decisione deve essere adeguatamente motivata e pubblicizzata.

Art. 6
Frazioni comunali

  1. Le frazioni esistenti nel Comune di Velo d'Astico sono le seguenti: Lago, Meda, Seghe.
  2. Anche agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

Titolo III
Organi elettivi del comune

Capo I
Il Consiglio comunale

Sezione I
I Consiglieri comunali

Art. 7
Diritti e poteri dei consiglieri

  1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
    1. il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
    2. la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
    3. il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali. dagli enti, dalie aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
  2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
  3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 8
Doveri dei consiglieri comunali

  1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri.

Art. 9
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
  2. I consiglieri che non abbiano fatto dichiarazione di appartenenza ad un gruppo o che non appartengono a nessun gruppo o che appartengono ad un gruppo che non raggiunga almeno tre componenti, costituiscono un unico gruppo misto.
  3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 10
Dimissioni dei consiglieri

  1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
  2. Le dimissioni vengono discusse nella prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione e producono effetto, se accettate, dopo la votazione; se vengono respinte, il consigliere può confermare le dimissioni presentate, con effetto dal momento della intervenuta conferma.

Sezione II
Disciplina del consiglio comunale

Art. 11
Lavori del Consiglio

  1. Il Consiglio Comunale, oltre che per l'elezione del Sindaco e della Giunta, deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
  2. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato il diritto di iniziativa.
  3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
  4. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
  5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco, dal Segretario e dal Consigliere Anziano.

Art. 12
Convocazione del Consiglio Comunale

  1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
  2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
  3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 2 giorni liberi.
  4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
    1. mediante il messo comunale o di conciliazione;
    2. mediante telegramma o raccomandata AR;
    3. mediante consegna dell'avviso a mano dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta:
    4. mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 13
Ordine del giorno delle sedute

  1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno dandone altresì la massima divulgazione.
  2. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
  2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
  3. Il regolamento può stabilire le modalità e la durata degli interventi dei consigli.

Art. 15
Voto palese e segreto

  1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
  2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese, stabilirà altresì i casi di votazioni a scrutinio segreto.

Art. 16
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

Art. 17
Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei diritti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 18
Astenuti e schede bianche e nulle

  1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
  3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
  4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto non si tiene conto degli astenuti ai sensi del comma 1 e 2.
  5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 19
Consigliere Anziano

  1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale consigliere quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 20
Disposizioni generali sulle commissioni consiliari comunali

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
  2. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
  4. Il Consiglio Comunale altresì istituisce commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti consultivi.
  5. Possono far parte delle commissioni di cui al presente articolo anche membri esterni al Consiglio Comunale.
  6. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
  7. Il regolamento disciplinerà i poteri, le competenze e la composizione ed il funzionamento delle Commissioni comunali.

Art. 21
Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

  1. Il Consiglio istituisce una commissione consigliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
  2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle legge n. 142190 e la legge 7.8.1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 22
Rappresentanza delle minoranze

  1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, aziende istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 23
Regolamento interno

  1. Il Consiglio deve dotarsi di apposito regolamento che disciplini il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio stesso.

Capo II
La Giunta

Sezione I
Formazione della Giunta

Art. 24
Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.
  2. Possono far parte della G.M. anche i cittadini non consiglieri, nel numero massimo di due purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

Art. 25
Assessori esterni al Consiglio

  1. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale sono eletti con le stesse modalità degli altri Assessori.
  2. Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.
  3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
  4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 26
Documenti programmatici per l'elezione del Sindaco e degli assessori

  1. I documenti programmatici previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco e della Giunta, comprendenti la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore, devono essere depositati, a cura di uno dei consiglieri sottoscrittori, presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione del Consiglio Comunale fissata per l'elezione.
  2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento programmatico.
  3. Qualora nel momento del deposito del documento programmatico il Consiglio non sia stato ancora convocato, il Segretario Comunale ne chiede immediatamente al consigliere anziano la convocazione per la quale si devono lasciare almeno cinque giorni liberi.

Art. 27
Elezione del Sindaco e degli Assessori

  1. L'assemblea per l'elezione del Sindaco e degli assessori è convocata e presieduta dal consigliere anziano.
  2. I candidati alla carica di Sindaco espongono il loro documento programmatico, seguendo l'ordine di deposito dello stesso presso il Segretario Comunale.
  3. Dopo l'esposizione dei documenti programmatici viene aperto il dibattito.
  4. Nel caso di mancata elezione, tra una convocazione e quella successiva deve intercorrere un termine non inferiore a giorni sette.
  5. Eventuali nuovi documenti programmatici devono essere presentati almeno cinque giorni liberi prima della successiva seduta.

Art. 28
Durata in carica e surrogazioni

  1. Il Sindaco e gli assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori, salvo il successivo comma 2.
  2. In ogni caso in cui il Sindaco cessi dalle sue funzioni per una causa diversa dal rinnovo del Consiglio Comunale o dalle dimissioni volontarie, si applicano le disposizioni dello Statuto sul sostituto del Sindaco, fino alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta.
  3. Alle nuove elezioni del Sindaco e della Giunta si applicano le disposizioni relative alla prima elezione dei medesimi.
  4. Nel caso in cui uno o più assessori cessino dalla loro carica, quando non sia diversamente stabilito dalla legge, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la elezione dei nuovi assessori entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

Art. 29
Forma di presentazione delle dimissioni

  1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.
  2. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
  3. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni e vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.
  4. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori vengono discusse nella seduta del Consiglio appositamente convocato dal Sindaco entro giorni dieci dalla g, presentazione; se vengono respinte, il Sindaco o gli assessori possono confermare le dimissioni presentate.
  5. In caso di dimissioni di singoli assessori si applica il h comma 2 dell' art. 10 dello Statuto.

Sezione II
Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Art. 30
Indirizzi per l'esercizio delle competenze della Giunta

  1. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, attua i programmi e i piani deliberati dal medesimo, nel rispetto dei bilanci e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio.
  2. La Giunta compie altresì tutti gli atti di amministrazione che la legge 0Il presente Statuto non attribuiscano alla responsabilità del Sindaco, e a quella gestionale del Segretario, fissa gli obiettivi che i responsabili delle strutture organizzative devono 'perseguire e ne controlla i risultati.

Art. 31
Adunanze e deliberazioni

  1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
  2. Le riunioni, non sono pubbliche. Alle riunioni della. Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
  3. Si applicano .alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli aste- con fiuti e delle schede bianche e nulle.
  4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Capo III
Il Sindaco

Art. 32
Funzioni del Sindaco

  1. Il Sindaco espleta i compiti attribuitigli dalla legge.
  2. Il Sindaco:
    1. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
    2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
    3. coordina l'attività dei singoli assessori;
    4. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti 1'attività amministrativa dei .singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
    5. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine A' agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
    6. ha facoltà di delega;
    7. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
    8. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
    9. convoca i comizi per i referendum consultivi;
    10. adotta ordinanze ordinarie;
    11. rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    12. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
    13. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    14. approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate COmunali;
    15. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
    16. determina orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
    17. fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
    18. stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, nei casi in cui al Segretario Comunale sia affidata la Competenza di ufficiale rogante.

Art. 33
Sostituto del Sindaco

  1. Il Sindaco designa fra gli assessori il Vice - sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
  2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice - sindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
  3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 34
Incarichi e deleghe agli assessori

  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.
  2. Il Sindaco può delegare agli assessori materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
  3. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 35
Nomine

  1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti aziende speciali e istituzioni devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione dell'organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.

Titolo IV
Istituti di partecipazione

Art. 36
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

  1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, alla partecipazione ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Tale regolamento prevede e disciplina i casi e le modalità di comunicazione dell'avvio al procedimento ai soggetti interessati, riconosce agli stessi la facoltà di intervento, di presentare memorie e documenti nonché di prendere visione e di ottenere copie degli atti e dei documenti in possesso del Comune; tale regolamento è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241.
  2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge, n. 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile e determinerà per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di' ogni altro adempimento nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 37
Valorizzazione del libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
  2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
  6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

Art. 38
Consultazione della popolazione del Comune

  1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  2. La consultazione viene richiesta da almeno il 25 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune, parte di essa, oppure singole categorie o gruppi sociali.
  4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
  5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 39
Referendum consultivo

  1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
    1. tributi e tariffe;
    2. provvedimenti a contenuto vincolato definito da legge statali o regionali;
    3. elezioni, designazioni revoche o decadenze, i provvedimenti che il Comune deve adottare entro termini fissati dalla legge, il personale, i bilanci e i conti consuntivi.
  4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 25 per cento di cittadini elettori residenti nel Comune.
  6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
  7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 40
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di frazione, per la gestione di servizi di rilevanza sociale.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
  3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi,
  4. La selezione alla carica avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 41
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

  1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
  2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al Consiglio Comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei casi che a giudizio della Giunta sia ritenuto di interesse collettivo.

Art. 42
Difensore civico

  1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell' Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, perché per la tutela degli interessi protetti, il Consiglio comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consigli assegnati, il Difensore Civico.
  2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del consiglio Comunale che lo ha eletto ed ~ rieleggibile per un ulteriore mandato.
  3. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di disfunzione, carenza e ritardo della Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a svenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei stessi.
  4. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore Civico motivate risposte.
  5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore del Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
  6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per avi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, nella medesima maggioranza prevista per la elezione.
  7. Il Comune può accordarsi con altri Comuni per la situazione di un unico ufficio di Difensore Civico per tutti Comuni interessati.
  8. L'elezione, le prerogative, i mezzi del Difensore civico pluri comunale e i suoi rapporti con il Consiglio Comunale, nonché i rapporti tra i Comuni associati sono stati da un'apposita convenzione, che deve essere approvata dal Consiglio Comunale con lo stesso procedimento chiesto per l'approvazione dello Statuto Comunale dall'art. 4, comma 3, della legge 8.6.90, n. 142.

Titolo V
Uffici e personale

Art. 43
Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale

  1. L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciana Unità e la individuazione delle relative responsabilità.
  2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonoma-ente1 mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi 92 - N. 55 9401 fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
  3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.
  4. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tale caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
  5. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.
  6. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 44
Esecuzione delle deliberazioni

  1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 45
Vicesegretario

  1. Il Comune ha un vicesegretario, nominato dal Consiglio Comunale tra i responsabili di maggior livello funzionale delle unità organizzative, in ruolo.
  2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  3. La nomina a Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 46
Atti dl competenza del Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale ha il potere di compiere gli atti, anche a rilevanza esterna a lui attribuiti dallo Statuto e da altre fonti superiori.
  2. I poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti spettano in via generale al Segretario Comunale. In particolare spettano al Segretario Comunale:
    1. l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta, con le modalità previste dal Regolamento;
    2. la liquidazione di spese regolarmente ordinate, con le modalità previste dal Regolamento;
    3. predisposizione di proposte di programmi tecnici e contabili e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
    4. l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
    5. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; i) l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
    6. sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incasso;
    7. la liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento;
    8. le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi nonché la loro attuazione;
    9. i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
    10. il rogito di atti nell'interesse del Comune;
    11. la stipulazione dei contratti al di fuori dei casi previsti dal precedente punto m).
  3. La Giunta e il Sindaco possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attribuire, anche stabilmente, al Segretario Comunale in via generale, il potere di compiere e ricevere gli atti unilaterali di diritto privato e gli atti processuali, previa, quando occorre, apposita deliberazione.

Art. 47
Incarichi a tempo determinato

  1. Alla Giunta, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, spetta di deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, persone destinate alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.
  2. L'incarico a tempo determinato può riguardare anche la responsabilità di più uffici o servizi in capo alla stessa persona.
  3. La direzione delle aree funzionali individuate dal Consiglio Comunale, è conferita, per un periodo non superiore a tre anni, con incarico rinnovabile, a dipendenti scelti, con deliberazione della Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, che dovranno tener conto sia del servizio svolto, sia dei titoli scientifici e professionali, conseguiti all'esterno, sia dei risultati ottenuti in eventuali precedenti incarichi.

Titolo VI
Servizi

Art. 48
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
  2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 49
Nomina surroga e revoca degli Amministratori delle aziende e di istituzioni

  1. Il Consiglio Comunale procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni sulla base di una lista proposta dalla Giunta, facendo precedere la nomina del Presidente.
  2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
  3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
  4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili dell'azienda o della istituzione.
  5. Il Consiglio Comunale può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata dalla Giunta Comunale, ovvero su mozione sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali in carica.
  6. La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.
  7. La deliberazione di revoca comporta la nomina de nuovi amministratori.

Art. 50
Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici

  1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
  2. I membri del consiglio di amministrazione restano carica per la durata del Consiglio Comunale che li espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni la nomina dei loro successori.
  3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibili stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'azione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
  4. La Giunta Comunale può emanare direttive al consiglio di Amministrazione della istituzione.
  5. Il consiglio di amministrazione della istituzione sentita la Giunta Comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Comunale, un c comunale, ovvero anche una persona esterna all'istituzione, in base a pubblico concorso o a contratto a determinato.
  6. Il Consiglio Comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi san al suo funzionamento.
  7. L'amministrazione e la gestione della istituzione, vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

Art. 51
Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di I amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 52
Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 53
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società capitali è il Sindaco o un assessore da questi delegato.
  2. La rappresentanza del Comune nelle strutture associative quando non sia esercitata per specifica norma del sindaco, è disposta con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 54
Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

  1. Il rappresentante comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
  2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma i e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
  3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

Titolo VII
Finanze e contabilità

Art. 55
Controllo economico interno della gestione

  1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.
  2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
  3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Stauto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 56
Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

  1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
  2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
  3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
  4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
  5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
  6. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
  7. Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Art. 57
Motivazione delle deliberazioni consiliari

  1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Titolo VIII
Norme transitorie

Art. 58
Regolamenti Comunali anteriori

  1. I regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
  2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente saranno approvati nel rispetto delle determinazioni di legge.
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