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| Novità in materia di rilascio dei certificati anagrafici |
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A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
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Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
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Inoltre, qualsiasi certificato di anagrafe e stato civile, rilasciato da questo ufficio Demografico, riporterà obbligatoriamente la dicitura "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi - Art. 15 legge 183 / 2011"
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Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
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Il modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione è disponibile cliccando la voce "Modulistica" nella colonna a sinistra.
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Comune di Velo d'Astico
, 09/02/2012
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